Regolamento


Regolamento
Gruppo Comunale
Volontari Protezione Civile
San Donato Milanese

Art. 1 - Costituzione Gruppo comunale di volontariato di protezione civile

1) È costituito con delibera di Consiglio comunale n..... del......... il Gruppo comunale di volontariato di protezione civile del Comune di San Donato Milanese, di seguito anche Gruppo, nella sede legale del Comune di San Donato Milanese in conformità a quanto previsto dall’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018 e, in quanto compatibile, dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 117/2017.

2) Il GRUPPO è un ente del Terzo settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell’unione europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderivi volontariamente;

3) Il Comune provvede all’iscrizione del Gruppo nell’elenco territoriale del volontariato di protezione civile della regione, e nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore ai sensi dell’art. 11 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.106/2020, nella sezione “Altri Enti del Terzo settore”.

Art. 2 - Il Sindaco

1) Il Sindaco, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 1/2018, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, provvede all’impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del Gruppo; il Sindaco è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del GRUPPO al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 1/2018.1

2) Il Sindaco è legale rappresentante del Gruppo e, fatta salva la presentazione dell’istanza per l’iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto dell’amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.

Art. 3 - Obiettivi del Gruppo

1) Il GRUPPO, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4, comma 2 del decreto legislativo ri.117/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y del comma 1 dell’articolo 5, del decreto legislativo n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2) Il GRUPPO concorre al Servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all’art.1 del decreto Legislativo n. 1/2018 ovvero per tutelare la vita, l’integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali, e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.

Art. 4 - Attività del Gruppo

1) L’impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile di cui al D.lgs. 81/08 e atti conseguenti.

2) Il GRUPPO, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:

a) eventi emergenziali di protezione civile di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 1/2018;

b) attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012;

c) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del decreto legislativo n. 1/2018;

d) attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;

e) attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;

f) attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore de1 Comune e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo secondo le disposizioni appositamente previste dal Comune.

g) Attività di partecipazione a iniziative culturali, delle scuole, degli eventi, organizzate dal Comune e/o altre associazioni o istituzioni del territorio al fine di diffondere in tutte le forme la cultura della prevenzione rischi tra la popolazione

3) Il GRUPPO opera nel rispetto delle indicazioni operative del Sindaco e delle direttive previste dal Piano di Protezione Civile del Comune di S.Donato M., in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile.

4) Il Comune, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:

•         Il Registro dei Volontari iscritti;

•         Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;

•         Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, di cui al successivo articolo 12.

Il GRUPPO ha accesso ai registri sopra citati.

Art. 5 - Ammissione al Gruppo, esclusione, limiti di partecipazione

1) Possono essere ammessi al Gruppo i cittadini dell’unione europea ed i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.

2) Possono aderire al Gruppo, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni, i quali possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività del Gruppo ad eccezione delle attività operative. Gli associati minorenni esprimono il voto in Assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale/tutore.

3) Al Gruppo quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o statutarie in materia.

4) L'ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:

-         autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;

-         autocertificazione in carta libera attestante l'assenza di condanne e di procedimenti penali; tale certificazione può essere soggetta al controllo presso il Casellario Giudiziale entro il termine previsto dalla legge;

-         elementi utili all’immediato reperimento (e- mail, numeri telefonici, pec„ ecc.);

-         copia del documento di identità in corso di validità;

-         copia del Codice Fiscale.

5) L’aspirante volontario sosterrà un colloquio attitudinale con il Coordinatore Operativo o suo delegato

6) L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con atto del Comune e viene comunicata all’interessato e al Coordinatore operativo del Gruppo di cui all’articolo 13.

7) In caso di rigetto motivato, il Sindaco deve dame comunicazione all’interessato e al Coordinatore operativo.

8) Il Comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al Gruppo anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.

9) Eventuali altri requisiti per l’ammissione al Gruppo sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell’Ente.

Art. 6 - Volontari effettivi

1) Sono volontari effettivi i cittadini dell'unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al Gruppo, che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali e , qualora previsto, il periodo di prova della durata di sei mesi (calcolato a partire dal superamento con esito positivo del corso di addestramento base), fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dall’Amministrazione comunale. Durante il periodo di prova i volontari in prova sono affiancati dai volontari effettivi, già operativi.

Il Coordinatore Operativo o il Consiglio Direttivo possono comunicare al Sindaco, durante i sei mesi o entro 30 gg dal termine degli stessi, parere negativo motivato non vincolante sul passaggio a volontario effettivo del volontario in prova. In questo caso il Sindaco comunica entro 15 gg la decisione finale sul passaggio o meno del volontario in prova a volontario effettivo.

2) Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati:

-         copia della polizza assicurativa di cui all’articolo 8, comma 2, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1;

-         tesserino di appartenenza al GRUPPO;

-         vestiario e DPI idonei;

-         copia del Regolamento.

Art. 7 - Perdita della qualità di appartenente al Gruppo

1) La qualità di appartenente al Gruppo può essere persa per:

a.       recesso volontario presentato dal volontario;

b.       assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno 3 mesi continuativi o per incompatibilità con l’azione operativa del Gruppo

c.       non aver partecipato nell’anno solare in maniera ingiustificata ad almeno il 30% delle attività del Gruppo (dal computo sono escluse le Assemblee e le riunioni)

d.       perdita dei requisiti di ammissione di cui all’articolo 5 del presente regolamento;

e.       utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione Civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al Gruppo;

f.       comportamento contrastante con gli scopi del presente Regolamento;

g.       gravi motivi disciplinari o morali;

2) La perdita di qualità di appartenente al Gruppo comunale - con giustificate motivazioni da comunicare all’interessato - viene proposta dal Coordinatore operativo o dal Sindaco; quest’ultimo, sentito il parere dell’Assemblea dei volontari di cui al successivo articolo 10 del presente atto, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.

3) Il recesso del volontario viene comunicato dall’appartenente al GRUPPO in forma scritta, al Coordinatore operativo e al Sindaco.

Una volta persa l’appartenenza al Gruppo il volontario ha l’obbligo di restituire l’equipaggiamento personale, il tesserino e le attrezzature affidategli in comodato d’uso, entro 30 giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del Comune, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

Art. 8 - Diritti dei volontari

1) Il volontario del Gruppo, quale persona che svolge l’attività di volontariato organizzato di protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell’articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, con i limiti definiti dall’articolo 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli artt. 39 e 40 del D.lgs. 1/2018;

2) I componenti del Gruppo sono assicurati, a cura e a spese del Comune di S.Donato M., secondo le modalità previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per lo svolgimento dell’attività di volontario del Gruppo di volontariato di protezione civile.

3) La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del Gruppo vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia;

4) Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

Art. 9 - Doveri dei volontari

1) I volontari sono tenuti a:

a)       assicurare la reperibilità ai fini dell’impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal Coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;

b)     conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;

c)       indossare l’abbigliamento/DPI assegnati dal Comune, astenendosi dall’impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;

d)     partecipare alle riunioni e alle assemblee del Gruppo, ai corsi d’addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione Civile promosse dal Comune o dal Gruppo o alle quali il Comune o il Gruppo prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;

e)     comunicare prontamente al Comune e al Coordinatore operativo di cui all’articolo 13 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio;

f)       comportarsi sempre con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione, oltre a mantenere un aspetto decoroso e un comportamento adeguato all’incarico affidatogli.

g)       non abbandonare o interrompere l'attività iniziata, se non su ordine del Capo Squadra (o figura equivalente o superiore) o in caso vi sia un motivo grave ed urgente che sia stato comunicato e approvato da quest'ultimo; inoltre, non può svolgere alcuna attività che contrasti con le finalità del Gruppo;

h)     non svolgere, nelle vesti di Volontari di Protezione Civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate, né sostituirsi in nessuna occasione agli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi nelle attività di Protezione Civile.

 

Art. 10 - Organi del Gruppo

1) Il GRUPPO è dotato dei seguenti organi:

a) Assemblea dei volontari iscritti al Gruppo;

b) Consiglio Direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento ;

c) Coordinatore Operativo.

 

Art. 11 - Assemblea dei Volontari iscritti al Gruppo

1) L’Assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del Gruppo, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del Gruppo. È convocata e si riunisce almeno tre volte l’anno distribuite per quanto possibile sui 12 mesi solari.

L'Assemblea è convocata su richiesta:

•         del Sindaco o suo delegato;

•         del Coordinatore Operativo;

•         del Consiglio Direttivo;

•         da almeno tre terzi dei componenti effettivi

2) L’Assemblea è convocata dal Coordinatore operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari.

3) L’Assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione. Per le convocazioni successive alla prima l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei volontari effettivi intervenuti. Tra una convocazione e la successiva dovranno trascorrere almeno 24 ore. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nel rispetto dell’autonomia degli enti locali.

4) I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.

5) L’Assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi presenti ovvero rappresentati secondo quanto riportato al comma 3 del presente articolo in merito a:

-         elezione del Consiglio Direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;

-         revoca dei singoli membri del Consiglio Direttivo;

-         elezione e revoca del Coordinatore operativo;

-         revoca de1 Vice-Coordinatore operativo ;

-         ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell’Assemblea ordinaria;

-         la proposta del programma delle attività predisposta dal Coordinatore operativo;

-         proposte di modifica del presente regolamento da presentare al Sindaco;

-         provvedimenti di indirizzo e controllo dell'attività del Gruppo non espressamente attribuiti ad altri organi del Gruppo

6) Nel caso di rinuncia/revoca dall'incarico o dimissioni di uno o più membri elettivi del Consiglio Direttivo, l'Assemblea procede alla sua/loro surroga entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla presa d'atto delle dimissioni salvo quanto previsto al successivo art.12 comma 5.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

1) Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è eletto dall’Assemblea tra i suoi componenti, composto da 5 componenti, è l’organo di supporto alle attività del Coordinatore operativo. Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è presieduto dal Coordinatore operativo

2) Sono membri del Consiglio Direttivo: il Coordinatore Operativo, il Responsabile Operativo, il Segretario, 2 Consiglieri.

3) Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti ed è validamente costituito se presenti almeno 3 membri.

4) Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di 5 giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è redatto il verbale sottoscritto dal Coordinatore operativo.

5) Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, in particolare:

a)       definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del Gruppo, sottoposte all’Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco e alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo;

b)     collabora con il Comune alla stesura o alla modifica dei piani di protezione civile;

c)       definisce proposte di programma, sottoposte all’Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco, alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo, per la formazione per l’addestramento dei volontari con corsi specifici;

d)     programma, in accordo con il Comune, la diffusione della cultura di protezione civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di protezione civile;

e)     approva la nomina dei capisquadra proposti dal Responsabile Operativo.

6) Nel caso di rinuncia/revoca dall'incarico o dimissioni di uno o più membri del Consiglio Direttivo, in attesa che l'Assemblea proceda alla sua/loro surroga come indicato all’art.11 comma 6, il Consiglio rimane in carica purché con un numero minimo di 3 membri.

 

Art. 13 - Coordinatore operativo

1) Il Coordinatore operativo dei volontari del GRUPPO è eletto dall'Assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità di cui all'art. 11 comma 5 per un periodo di 3 anni, per un massimo di due mandati consecutivi - fatta salva la possibilità di rielezione se non immediatamente successiva a due mandati consecutivi - ed è nominato dal Sindaco con apposito decreto ai sensi dell'articolo 35 comma 1, lettera b) D.lgs. n. 1/2018.

2) Il ruolo di Coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quella di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. É incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal Comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di protezione civile. Eventuali altri casi di incompatibilità al Gruppo sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell’Ente. Il mandato del Coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall’Assemblea con la maggioranza di cui all’art. 11 comma 5. Il Coordinatore operativo può essere altresì revocato dal Sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell1’Assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all’articolo 4, comma 2 del presente atto. Il provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco.

3) Il Coordinatore nomina tra i volontari effettivi un Vice-Coordinatore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

4) Il Coordinatore operativo organizza le attività del Gruppo secondo gli indirizzi dell’Assemblea e sulla base del Piano di protezione civile del Comune e, in accordo con il Sindaco, è referente delle attività dei volontari afferenti al Gruppo.

Il Coordinatore Operativo può presentare al Sindaco o suo Delegato entro il 30 settembre di ogni anno, un Piano Esecutivo. Tale Piano conterrà gli investimenti ritenuti necessari per l’anno successivo.

5) Il Coordinatore operativo coadiuvato dal Responsabile Operativo cura la ricognizione e l’aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.

6) Al Coordinatore Operativo compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari

7) Il Coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del Gruppo le direttive impartite dal Sindaco del Comune di S.Donato M. ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le “Funzioni volontariato” delle diverse sale operative del territorio.

8) Il Coordinatore operativo provvede a trasmettere al Sindaco una relazione dettagliata sull’attività svolta dal Gruppo nell’anno precedente. Il Sindaco stesso o il Consiglio Direttivo possono comunque in qualsiasi momento ritenuto necessario chiedere al Coordinatore Operativo di riferire su specifici argomenti.

9) Il Coordinatore Operativo è tenuto a partecipare alle riunioni della struttura comunale di Protezione Civile.

 

Art. 14 – Responsabile Operativo

1) Il coordinatore operativo individua, se necessario, i Capi Squadra/Vice Capi Squadra e li sottopone all’approvazione del Consiglio Direttivo.

2) Il Responsabile Operativo coordina le attività dei Capi Squadra, provvede a che le attività d'intervento e di addestramento vengano svolte in conformità alle disposizioni normative e regolamentari, mantiene i contatti con gli altri Enti del Terzo Settore in relazione alle attività di formazione e di esercitazione che ritiene possano rendersi necessarie, ne dà informazione al Consiglio Direttivo ed al Coordinatore Operativo e controlla l'efficacia dello svolgimento di tali attività.

3) Nel caso lo ritenga opportuno, ha la facoltà di farsi coadiuvare, nello svolgimento delle proprie mansioni da un Vice-Responsabile Operativo.

4) Il Responsabile Operativo informa e coopera con il/i Capi Squadra sull'attuazione delle direttive che riguardano lo svolgimento delle attività di loro competenza 5) Allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari/e del Gruppo e ne dà tempestiva comunicazione al Coordinatore Operativo.

Art. 15 – Segretario

1)     Il Segretario svolge le funzioni relative all'Ufficio di Segreteria comprendenti: la redazione e la tenuta dei verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo e provvede ad inviarli all’Amministrazione Comunale; predispone la modulistica necessaria, mantiene la corrispondenza e, infine, si occupa in via preliminare della verifica di conformità dei requisiti posseduti dagli Aspiranti Volontari a quelli richiesti dal Regolamento.

 

Art. 16 – Capi Squadra

In caso siano individuati dei Capi Squadra gli stessi sono proposti al Consiglio Direttivo dal Responsabile Operativo tra i volontari effettivi e di norma non potranno essere in numero maggiore di 1 ogni 5 volontari operativi;

1) I Capi Squadra devono possedere idonei requisiti tecnici e umani per dirigere e coordinare le attività delle Squadre, di cui hanno responsabilità;

2) I Capi Squadra sono tenuti a mantenersi aggiornati su disposizioni normative ed operative adottate dalla Protezione Civile;

3) I Capi Squadra rendono conto del loro operato e di quello della squadra al Responsabile Operativo, dal quale dipendono gerarchicamente, e le cui disposizioni sono tenuti ad attuare;

4) I Capi Squadra cooperano con il Coordinatore Operativo nell'attuazione dei piani di formazione e di esercitazione.

Art. 17 - Organizzazione operativa del GRUPPO

1) In base a quanto previsto dal Piano di protezione civile del Comune e ai rischi del territorio, il Consiglio Direttivo, individua le proprie specializzazioni all’interno di quelle eventualmente previste dal R.R. 10/2022 compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.

2) Il Gruppo garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell’ambito delle attività di Protezione Civile.

3) Il Gruppo si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate Squadre operative e affidati incarichi operativi

4) Durante le emergenze il Gruppo, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Sindaco o in sua assenza del vicesindaco o altro Suo delegato e sotto la guida del Coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell’articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell’articolo 41 comma 2 del citato decreto legislativo n. 1/2018.

5) In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il Gruppo si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.

6) Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il Gruppo gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Sindaco, anche tramite la struttura comunale di protezione civile.

Art. 18 - Sede Operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI

1) Il Comune assegna al Gruppo una sede operativa.

2) I volontari del Gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell’abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina del Comune, in maniera compatibile con l’operatività del Gruppo, per l’espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla struttura di protezione civile comunale. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione della stessa sono a carico del Comune.

3) Il Comune, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al Gruppo mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del Gruppo.

4) Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del Gruppo, secondo le procedure operative e le indicazioni del Responsabile operativo, fatto salvo il possesso da parte dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.

5) Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del Comune di S.Donato M., che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.

6) Il Comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.

7) Al GRUPPO possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al Comune da parte di altri Enti.

Art. 19 - Norme amministrative e finanziarie

1) Il Comune; mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del Gruppo, in conformità a quanto previsto dall’articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 1 del 2018.

2) Nel bilancio del Comune sono previsti:

a.       Capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, Enti, sponsorizzazioni, donazioni ecc...

b.       Capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all’attività di gestione del Gruppo.

3) Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.

4) Il Comune ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'articolo 20 del d.m. n.106/2020, in quanto compatibile.

Art. 20 – Norme Finali

1) Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte degli organi competenti per legge.

2) Il Gruppo opera in conformità al presente regolamento, alle normative vigenti e successive modifiche ed alle convenzioni che il Comune di San Donato riterrà opportuno stipulare con altri Enti.