Regolamento


Regolamento
Gruppo Comunale
Volontari Protezione Civile
San Donato Milanese

ART. 1 DENOMINAZIONE E FINALITA'
1. Il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di San Donato Milanese, ha lo scopo di svolgere e promuovere attività di istruzione, previsione, prevenzione, soccorso e superamento delle emergenze conseguenti a situazioni di rischio per la collettività e derivanti da eventi naturali, domestici, industriali, commerciali che potrebbero verificarsi sul territorio del Comune di San Donato
2.Il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile opera nell'ambito delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di impiego di Volontari di Protezione Civile e conseguentemente, nell'ambito di un coordinamento più generale, il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile può operare anche al di fuori del territorio comunale.
3. Il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile svolge la propria attività senza fini di lucro, né per conseguire vantaggi di alcun genere a favore del Gruppo o dei singoli Volontari.
4. I1 Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile è apolitico e apartitico e, di conseguenza, i Volontari di Protezione Civile, nel momento in cui svolgono attività connesse con il ruolo di Volontario di Protezione Civile, sono tenuti ad astenersi dall'assumere comportamenti pro o contro qualsiasi parte politica, dal fare politica e dall'utilizzare comunque l'immagine del Volontario di Protezione Civile per fini politici e/o di tipo elettorale.

ART. 2 RICONOSCIMENTO DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DA PARTE DEL COMUNE
1. Il Comune è dotato di una struttura di protezione civile della quale fa parte il Gruppo Comunale di Protezione Civile.
2. Il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile risulta iscritto al Registro Nazionale del Volontariato di Protezione Civile presso il Dipartimento Regionale dei Gruppi di Protezione Civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri e all'elenco Regionale dei Gruppi di Protezione Civile.

ART. 3 DOTAZIONE DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE
1. Nell'ambito dei disposti dello Statuto comunale e del presente Regolamento, il Comune garantisce l'efficace funzionamento del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile e, a tal fine, dota lo stesso di una sede operativa attrezzata e arredata uso ufficio, di un fabbricato uso magazzino, di adeguate strutture, attrezzature e spazi utili per il parcheggio dei veicoli.

ART. 4 FINANZIAMENTO
1. Il Coordinatore presenta al Sindaco o suo Delegato entro il 30 settembre di ogni anno, un programma delle attività da effettuare nel triennio successivo e con un Piano esecutivo relativo all'anno successivo.
2. Tale programma deve contenere la pianificazione economica delle attività di gestione e degli investimenti da effettuare e delle entrate previste.
3. Il Comune, compatibilmente con le proprie disponibilità finanziarie provvede ad inserire tali richieste nei propri strumenti di programmazione finanziaria.
4. Il Piano Esecutivo di Gestione del Comune prevederà un apposito centro di costo, nel quale è previsto anche un fondo di dotazione da erogare annualmente direttamente al Gruppo per far fronte alle spese di funzionamento ed all’acquisto delle attrezzature, esclusi i veicoli.
5. Preliminarmente alla elaborazione del bilancio comunale di previsione, annuale e pluriennale, avranno luogo incontri tra il Sindaco o il suo Delegato e il Coordinatore del Gruppo Comunale o suo Delegato finalizzati alla individuazione congiunta di eventuali esigenze del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile ed alla conseguente assunzione, da parte del Comune, dell’impegno di formalizzare nel bilancio la soddisfazione di dette esigenze.

ART. 5 RAPPORTI TRA IL COMUNE E GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE
1. Il Gruppo Comunale di Protezione Civile è inserito nella struttura comunale di Protezione Civile. Il Coordinatore del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile è tenuto a partecipare alle riunioni della struttura comunale di Protezione Civile.
2. I rapporti tra Comune e Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile sono tenuti dal Sindaco, o suo Delegato, e dal Coordinatore del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, le cui funzioni sono previste nel presente Regolamento
3. Il Coordinatore del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile è tenuto a relazionare al Sindaco, o suo Delegato, almeno due volte l'anno e comunque in qualsiasi momento ritenuto necessario dal Comune e/o dal Gruppo di Coordinamento, in merito all'attività svolta e/o in programma, all'esigenza di interventi di prevenzione e d'informazione, o in merito ad argomenti che riguardino le competenze del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile ed i rapporti dello stesso con il Comune.

ART. 6 - BILANCIO DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE
1. Il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile presenta al Comune ogni anno entro il 31 ottobre ed entro il 30 aprile, rispettivamente, il Bilancio di Previsione ed il Bilancio Consuntivo.

ART. 7 - NORME DEONTOLOGICHE
1. Gli appartenenti al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile sono tenuti a partecipare alle attività previste dal presente Regolamento con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.
2. Essi non possono svolgere, nelle vesti di Volontari di Protezione Civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate, né sostituirsi in nessuna occasione agli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi nelle attività di Protezione Civile, né svolgere attività e compiti propri di altri enti che concorrono alle operazioni di intervento (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell’emergenza).

ART. 8 AMMISSIONI NEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE
1. Al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile possono aderire cittadini di ambo i sessi e di buona condotta morale e sociale, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che abbiano dimora preferibilmente nel Comune stesso.
2. L'ammissione al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile è subordinata a: a) colloquio attitudinale col Coordinatore ed il Responsabile Operativo; b) presentazione di apposita domanda d’iscrizione debitamente sottoscritta; c) autocertificazione attestante l'assenza di condanne e di procedimenti penali; tale certificazione può essere soggetta al controllo presso il Casellario Giudiziale entro il termine previsto dalla legge; d) presentazione dell'attestato di frequenza ad un corso base di formazione di Volontario di Protezione Civile ottenuto con le modalità previste dall'art. 11 del presente Regolamento; e) in assenza dell’attestato di cui al punto d) il richiedente dovrà dichiarare l’impegno a seguire al più presto il corso per il conseguimento dell’attestato; f) superamento del periodo di addestramento previsto dall'articolo seguente.
3. La domanda di iscrizione, deve essere presentata da parte dell'Aspirante Volontario su modulo prestampato da ritirarsi presso la Segreteria del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, e deve essere accompagnata dagli allegati previsti oltre che dal comma precedente anche da quelli richiamati nella domanda. La domanda sarà inoltrata al Comune a cura della Segreteria del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile.

ART. 9 ASPIRANTI VOLONTARI
1. Fino all'accoglimento della domanda l'aspirante Volontario può partecipare solo alle seguenti attività: corsi teorici (interni ed esterni), riordino della sede e quant'altro di utile che non implichi l'utilizzo delle attrezzature o degli automezzi o che, comunque, possa comportare dei rischi per l'aspirante Volontario o per altri soggetti.
2. Il Gruppo di Coordinamento provvede entro 30 gg. dalla presentazione della domanda a deliberare sulla stessa comunicando le risultanze al richiedente ed al Sindaco o suo Delegato. Alla domanda, se accolta, seguirà il rilascio di una tessera provvisoria di riconoscimento.
3. L’aspirante Volontario è tenuto ad accettare e sottoscrivere copia del presente Regolamento, del Regolamento Interno, di cui all'art. 31, e della copertura assicurativa nonché altri adempimenti previsti dalla legislazione vigente. 4. Dopo l'accettazione della domanda di ammissione inizia un periodo di addestramento teorico/pratico della durata di 6 (sei) mesi durante il quale all’Aspirante Volontario sarà assegnato l'equipaggiamento necessario e può partecipare, con l’affiancamento ad un Volontario, alle normali attività del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile.
5. Trascorso tale periodo, il Responsabile Operativo presenta al Gruppo di Coordinamento una relazione contenente la valutazione del comportamento e delle attitudini dell’Aspirante Volontario. Tale relazione deve essere sottoposta per l'approvazione al Gruppo di Coordinamento entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento. La decisione del Gruppo di Coordinamento è comunicata al Sindaco o suo Delegato.
6. L'esito positivo di tale iter, fermo restando la frequenza al corso base di formazione di Volontario di Protezione Civile, comporta:
· il conferimento definitivo della qualifica di Volontario di Protezione Civile del Gruppo Comunale di San Donato;
· l'acquisizione del diritto di voto in Assemblea;
· l'acquisizione del diritto all'elettorato attivo e passivo;
· l'assegnazione del tesserino di riconoscimento numerato, rilasciato dalla Amministrazione Comunale, completo di fotografia, che ne accerti le generalità, l'appartenenza al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile.

ART. 10 ASSICURAZIONE CONTRO INFORTUNI
1. Il Comune di San Donato ha l'obbligo di assicurare i Volontari e gli Aspiranti Volontari appartenenti al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile contro infortuni, malattie o altro, connessi con lo svolgimento delle attività di Protezione Civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91 e successivi decreti ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia

ART. 11 FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI VOLONTARI
I Volontari possono essere formati ed addestrati a cura della Regione Lombardia, della Provincia, del COM20, da Istituzioni o Enti che siano autorizzati per lo svolgimento di compiti istituzionali di Protezione Civile.

ART. 12 RESPONSABILITA' DEL SINDACO
1. Il Sindaco, o suo Delegato, ai sensi dell'art 15 della L. 225/92, è autorità comunale di Protezione Civile e assume, al verificarsi dell'emergenza nel territorio comunale, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione.
2. Il Sindaco, o suo Delegato, è responsabile del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile e nomina il Coordinatore su designazione dell'assemblea.
3. Il Sindaco, o suo Delegato, deve sottoporre, nei modi e nei tempi opportuni, all' Organo Comunale competente le proposte di modifica del presente Regolamento presentate in conformità al successivo art. 16, 5^ comma, lett. a).
4.Il Sindaco, o suo Delegato, è garante del rispetto e dell'osservanza del presente Regolamento.

ART. 13 INQUADRAMENTO
Il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile in emergenza opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi previsti dalle leggi vigenti.

ART. 14 TUTELA DEI VOLONTARI
1. Ai sensi degli art. 9 e 10 del DPR 194/2001 e comunque nel rispetto della legislazione vigente in materia, ai Volontari appartenenti al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile sono garantiti, nello svolgimento delle attività di Protezione Civile tra cui quelle di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico/pratica debitamente autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile o da chi abbia facoltà a norma di legge, i seguenti benefici: a) mantenimento del posto di lavoro nei settori pubblico o privato; b) mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro; c) copertura assicurativa, secondo le modalità previste dall'art. 4 della L. 266/91 e successivi Decreti Ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia; d) rimborso delle spese sostenute nelle attività di Protezione Civile, di cui al presente articolo, suddivise in: - spese per il carburante consumato dagli automezzi utilizzati, in conformità dell'art. 10 del DPR 194/2001 e successivi Decreti Ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia; - eventuali danni o perdite subite dalle attrezzature e dai mezzi utilizzati non dipendenti da dolo o colpa grave; - altre imprevedibili necessità comunque connesse alle attività predette; e) rimborso ai datori di lavoro pubblici o privati dei Volontari, che ne facciano richiesta, dell'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore.

ART. 15 ORGANI DEL GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE
1. Organi del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile sono: a) Assemblea; b) Gruppo di Coordinamento; c) Coordinatore; d) Segretario; e) Tesoriere; f) Responsabile operativo; g) Responsabile Generale Prestazioni, Mezzi, Attrezzature e Materiali; h) Uno o più Capi Squadra (in numero variabile in funzione dell'organizzazione).
2. Gli incarichi di cui alle lettere c, d, e, f, sono elettivi.
3. Non è previsto alcun compenso per qualsiasi tipo di prestazione fornita dai Volontari di Protezione Civile.

ART. 16 FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA
1. L'Assemblea è composta da tutti i Volontari che sono stati ammessi definitivamente al Gruppo, in conformità a quanto disposto all'art 9 del presente Regolamento.
2. L'Assemblea è presieduta dal Coordinatore.
3. L'Assemblea può essere convocata in seduta ordinaria ed in seduta straordinaria.
4. L'Assemblea in seduta ordinaria: a) delibera sulle attività e le direttive dell'organizzazione per l'anno seguente; b) stabilisce il numero dei membri del Gruppo di Coordinamento e procede alla elezione dei membri elettivi; c) approva il Bilancio preventivo e quello consuntivo.
5. L'Assemblea in seduta straordinaria: a) delibera le eventuali proposte di modifica al presente Regolamento da proporre al Sindaco, o suo Delegato; b) delibera la revoca di membri del Gruppo di Coordinamento; c) delibera eventuali modifiche al Regolamento Interno. d) Nomina i revisori dei conti e altri provvedimenti di indirizzo e controllo dell'attività del gruppo non espressamente attribuiti ad altri organi del gruppo

ART. 17 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno 2 (due) volte l'anno, e precisamente entro il 31 ottobre ed entro il 30 aprile per l'approvazione dei Bilanci e per deliberare su tutti gli atti di competenza; la convocazione avviene ad iniziativa del Coordinatore.
2. L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria su richiesta: a) del Sindaco o suo Delegato; b) dal Coordinatore; c) dal Gruppo di Coordinamento; d) da almeno un terzo dei volontari. 3. L'Avviso di convocazione deve essere portato a conoscenza dei Volontari almeno 8 (otto) giorni prima della data stabilita per la seduta; la comunicazione può avvenire o a mezzo di lettera recapitata al domicilio dei Volontari, o a mezzo di posta elettronica, o con altro mezzo in grado comunque di garantire l'informazione ai Volontario di Protezione Civile.
4. L'Avviso di convocazione dovrà essere esposto nelle bacheche installate sia presso la sede operativa del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile sia presso il Municipio.
5. L'Assemblea può essere convocata in prima ed in seconda convocazione; in tale caso tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno 24 (ventiquattro) ore.

ART. 18 DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA
1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza semplice dei voti e con la presenza di almeno la metà dei Volontari.
2. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
3. E' ammessa l'espressione del voto anche per delega; in tale caso ogni Volontario può essere portatore di 1 (una) sola delega.

ART. 19 NOMINA, DURATA IN CARICA E REVOCA DEL GRUPPO DI COORDINAMENTO
1. L'Assemblea, convocata in seduta straordinaria, sulla base delle candidature presentate dai Volontari provvede ad eleggere i tre membri elettivi del Gruppo di Coordinamento.
2. Il Gruppo di Coordinamento ha compiti prevalentemente organizzativi e dura in carica per un periodo di anni 2 (due) dalla sua elezione.
I membri uscenti sono rieleggibili.
4. Nel caso di revoca dall'incarico o dimissioni di uno o più membri del Gruppo di Coordinamento, l'Assemblea procede alla surroga entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla presa d'atto delle dimissioni stesse da parte del Gruppo di Coordinamento.

ART. 20 GRUPPO DI COORDINAMENTO
1. Il Gruppo di Coordinamento è un organo collegiale i cui membri hanno funzioni specifiche in relazione al tipo di incarico assegnato, e comunque sempre in conformità ai disposti del presente Regolamento, nonché alle delibere dell'Assemblea.
2. Il Gruppo di Coordinamento è composto da 7 (sette) membri. I1 numero potrà comunque essere variato, con deliberazione dell'Assemblea, nel caso in cui si rendesse necessario aggiornare l’organigramma del Gruppo.
3. Sono membri di diritto: a) il Coordinatore; b) n. 2 (due) Capi Squadra; c) n. 3 (tre) membri eletti dall'assemblea a cui saranno affidati gli incarichi di Tesoriere, di Segretario, e Responsabile Operativo. d) il Responsabile Generale Prestazioni, Mezzi e Attrezzature.
4. Il Gruppo di Coordinamento delibera a maggioranza semplice dei voti sui seguenti oggetti: a) attribuzione degli incarichi all'interno del Gruppo di Coordinamento; b) progetti di Bilancio preventivo e consuntivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea; c) ammissione di nuovi aderenti entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda di cui all'art. 8 del presente Regolamento; d) esclusione di aderenti nei casi previsti dal Regolamento; e) accettazione e tipo di utilizzo di erogazioni e proventi comunque pervenuti al Gruppo; f) attività preparatorie utili per la formazione dei soggetti aderenti (corsi organizzati dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune e quant'altro di analogo possa ritenere utile); g) eventuali modifiche al presente Regolamento da proporre all'Assemblea straordinaria; h) programmi di spesa; i) direttive organizzative; l) ogni altro provvedimento di gestione la cui competenza non sia stata affidata ad altro organo del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile.

ART. 21 COORDINATORE
1. Il coordinatore è designato dall'Assemblea e nominato con provvedimento del Sindaco.
2. Il Coordinatore, dopo il Sindaco o suo Delegato, è il rappresentante del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile nei confronti di terzi esterni alla struttura ed è membro di diritto del Gruppo di Coordinamento. Il coordinatore delega uno dei componenti elettivi del Gruppo di Coordinamento alle funzioni vicarie in caso di sua assenza o impedimento.
3. Spetta al Coordinatore e, in sua assenza, al Vice Coordinatore: a) controllare che le attività dei Volontari siano conformi agli scopi previsti dal Regolamento e sovrintendere al funzionamento del Gruppo mantenendone l'unità organica; b) convocare l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria in tutti i casi in cui sia previsto dal presente Regolamento; c) presiedere le Assemblee e le riunioni del Gruppo di Coordinamento; d) assumere la responsabilità dell'operato del Gruppo. In caso di interventi, reali o simulati, risponde delle attività dello stesso insieme al Responsabile Operativo; e) comunicare alla struttura comunale di Protezione Civile, della quale è componente, l'elenco dei Volontari e gli incarichi da essi ricoperti, anche in caso di variazioni, nonché ogni informazione che si ritiene necessaria per mantenere l'efficienza del Gruppo.

ART. 22 SEGRETARIO
1. Il Segretario svolge le funzioni relative all'Ufficio di Segreteria comprendenti: la redazione e la tenuta dei verbali delle Assemblee e delle riunioni del Gruppo di Coordinamento, la tenuta dell'elenco degli aderenti e degli altri libri sociali; predispone la modulistica necessaria, mantiene la corrispondenza e, infine, si occupa in via preliminare della verifica di conformità dei requisiti posseduti dagli Aspiranti Volontari a quelli richiesti dal Regolamento, nonché del loro tesseramento.

ART. 23 TESORIERE
1. A1 Tesoriere compete: la gestione di cassa (incassi e pagamenti), la gestione patrimoniale, l'elaborazione dei Bilanci (di previsione e consuntivo), nonché la gestione del Libro degli inventari (beni mobili o immobili di cui il Gruppo è in possesso).
2. E' responsabile della conformità di tali documenti alle norme fiscali e deve renderne conto al Gruppo di Coordinamento, al Sindaco o suo Delegato, ogni volta che gli venga richiesto.

ART.24 REVISORI DEI CONTI 1. La funzione di Revisore dei Conti viene espletata da un collegio nominato dall'assemblea e formato da tre membri.
2. Il collegio elegge al proprio interno un proprio Presidente.
Il collegio esprime parere preventivo sul Bilancio preventivo e consuntivo e vigila sulla corretta gestione economica e finanziaria del Gruppo, segnalando eventuali disfunzioni all'Assemblea e al Sindaco o suo Delegato.

ART. 25 RESPONSABILE OPERATIVO
1. Il Responsabile Operativo coordina le attività dei Capi Squadra, provvede a che le attività d'intervento e addestramento vengano svolte in conformità alle disposizioni normative e regolamentari, mantiene i contatti con le Istituzioni pubbliche e con le altre Associazioni Volontarie o Gruppi Comunali di Protezione Civile in relazione alle attività di formazione e di esercitazione che ritiene possano rendersi necessarie, ne dà informazione al Gruppo di Coordinamento e controlla l'efficacia dello svolgimento di tali attività.
2. Nel caso lo ritenga opportuno, ha la facoltà di farsi coadiuvare, nello svolgimento delle proprie mansioni da un Vice Responsabile Operativo, individuato tra i Capi Squadra.
3. Il Responsabile Operativo informa e coopera con il/i Capi Squadra sull'attuazione delle direttive che riguardano lo svolgimento delle attività di loro competenza.

ART. 26 CAPI SQUADRA
1. Il Gruppo di Coordinamento nomina uno o più Capi Squadra scegliendoli tra i volontari nel numero massimo previsto dall'assemblea, in relazione alle esigenze del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile.
2. Il capo squadra deve possedere idonei requisiti tecnici e umani per dirigere e coordinare le attività delle Squadre, di cui hanno responsabilità.
3. I Capi Squadra sono tenuti a mantenersi aggiornati su disposizioni normative e su tecnologie adottate dalla Protezione Civile.
4. I Capi Squadra rendono conto del loro operato e di quello della Squadra nei confronti sia al Responsabile Operativo sia al Coordinatore, dai quali dipendono gerarchicamente, e le cui disposizioni sono tenuti ad attuare.
5. I Capi Squadra cooperano con il Responsabile Operativo nell'attuazione dei piani di formazione e di esercitazione 6. Il Capo Squadra è membro di diritto del Gruppo di Coordinamento

ART. 27 RESPONSABILE GENERALE PRESTAZIONI, MEZZI E ATTREZZATURE
E’ designato dal Coordinatore sentito il parere del Gruppo di Coordinamento. Propone al Gruppo di Coordinamento l’approvvigionamento di Prestazioni, Mezzi e Attrezzature. E’ responsabile delle condizioni d’uso e conservazione dei Mezzi e delle Attrezzature garantendone la gestione ed efficienza.

ART. 28 VOLONTARI
1. Il Volontario presta la sua opera nel Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile in accordo con le disponibilità (tempi e modi) concordate con il Coordinatore; deve assolvere, con scrupolo ed efficienza, agli ordini impartitigli dal Capo Squadra e deve rispettare i propri impegni di servizio presso il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile.
2. Il Volontario è tenuto a partecipare alle attività di formazione, prevenzione e soccorso con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione, oltre a mantenere un aspetto decoroso e un comportamento adeguato all'incarico affidatogli.
3. Il Volontario non può abbandonare o interrompere l'attività iniziata, se non su ordine del Capo Squadra o in caso vi sia un motivo grave ed urgente che sia stato comunicato e approvato da quest'ultimo; inoltre, non può svolgere alcuna attività che contrasti con le finalità del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile.
4. Qualora il Volontario intenda dimettersi dal Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile è tenuto a darne comunicazione motivata e scritta al Coordinatore.

ART. 29 DIVISA E DOTAZIONI DEL VOLONTARIO
1. La divisa e la dotazione personale, uguale per tutti i Volontari del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, è di tipo e materiale conforme alle normative in materia di Protezione Civile ed il colore sarà possibilmente concordato con il coordinamento intercomunale per la gestione del servizio di protezione civile (COM 20).
2. La divisa, nonché la dotazione personale completa (tute, stivali, casco, guanti, ecc.), acquisiti direttamente dal Gruppo, dovranno avere caratteristiche tali da soddisfare i disposti delle norme di sicurezza vigenti.
3. Per tutto il materiale facente parte della dotazione personale (divisa, attrezzature, ecc.), il Volontario s'impegna a mantenerlo in buone condizioni di pulizia, efficienza e manutenzione, nonché a riconsegnarlo al momento dell'uscita dal Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile. 4. Al Volontario è fatto divieto di apportare alla divisa e all'equipaggiamento delle modifiche tali da comprometterne la destinazione, l'utilizzo e il decoro.

ART. 30 ATTREZZATURE DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE
1. In relazione alle specificità assunta, anche coordinandosi a livello intercomunale, il Gruppo è dotato di idonea attrezzatura (automezzi, elettropompe, idrovore, badili, sacchi per sabbia, barelle, tende, ecc.) da acquistarsi da parte del Comune, per quanto riguarda i veicoli, e direttamente a cura del Gruppo per la restante attrezzatura
2. Le attrezzature di cui sopra devono essere tenute in perfetto stato di efficienza da parte del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile e potranno essere utilizzate esclusivamente per le attività di Protezione Civile.

ART. 31 APPLICAZIONE E SANZIONI
1. L'accettazione e il rispetto del presente Regolamento da parte dei Volontari del Gruppo Comunale di San Donato condizionano l'appartenenza al Gruppo; le infrazioni o l'inosservanza delle condizioni riportate nel presente Regolamento, che rechino, in ogni modo, danno al prestigio ed agli interessi morali o materiali del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, possono comportare la sospensione temporanea dal servizio, in via precauzionale, con delibera del Gruppo di Coordinamento.
2. Nelle ipotesi più gravi le infrazioni o inosservanze possono anche essere causa di espulsione deliberata dal Gruppo di Coordinamento dopo che siano stati accertati fatti e circostanze gravi ed univoche e dopo aver sentito le parti interessate; tale decisione è comunicata al Sindaco 3. Qualora, durante il periodo di formazione di 6 (sei) mesi, l'Aspirante Volontario si sia assentato senza seri e giustificati motivi o non ne abbia informato il Responsabile Operativo, la domanda di ammissione al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile diviene priva di efficacia; solo con una manifesta richiesta scritta dell'interessato, il Gruppo di Coordinamento può riesaminare la domanda e, in caso di accoglimento, la stessa sarà considerata come presentata per la prima volta.
4. Il Volontario che, senza comunicazione, rimane assente in modo totale per un periodo di mesi 2 (due) dall'attività del Gruppo, incorre in un richiamo scritto da parte del Responsabile Operativo; conseguentemente il Volontario è tenuto a presentare una giustificazione seria ed esaustiva. Nel caso tale giustificazione non venga presentata e l'assenza prosegua per un altro mese, il Gruppo di Coordinamento delibera l'espulsione del Volontario dal Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, ne fa notifica scritta all'interessato e comunica tale decisione al Sindaco o al suo Delegato.

ART. 32 DIRETTIVE ORGANIZZATIVE
I1 Gruppo di Coordinamento detta direttive organizzative, finalizzate a disciplinare nel dettaglio le attività del Gruppo, la tenuta della dotazione personale dei Volontario di Protezione Civile e delle attrezzature, le norme comportamentali dei Volontario di Protezione Civile, la gestione della cassa ed altro, nell'ambito del quadro generale di riferimento, costituito dal presente Regolamento. Allo scopo è stato redatto il "Manuale Gestionale Operativo".

ART. 33 ATTIVITA' COLLATERALI
1. Al fine di non gravare esclusivamente sulle finanze comunali e di acquisire anche autonomia gestionale, il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile potrà organizzare manifestazioni, lotterie, richieste di contributo ad enti e/o privati.
2. Le somme eventualmente introitate verranno comunque inserite nei Bilanci di previsione del Gruppo e rendicontate nel Bilancio Consuntivo.

ART. 34 INVENTARIO DEI MATERIALI
1. Tutto il materiale in dotazione al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile è inserito nell'inventario generale del Comune.
2. Dello stesso materiale è redatto verbale di consegna al Coordinatore del Gruppo.

ART. 35 SCIOGLIMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
1. Il consiglio Comunale, qualora venissero meno i presupposti che hanno determinato l'istituzione del Gruppo Comunale, ovvero in caso di gravi inadempienze e violazioni del presente Regolamento, dispone lo scioglimento del gruppo.
2. Il Consiglio Comunale può altresì disporre lo scioglimento del gruppo Comunale di Protezione Civile su proposta avanzata con deliberazione dell'Assemblea del Gruppo, approvata con la maggioranza dei 2/3 dei componenti.
3. Il Consiglio Comunale può altresì procedere all'accoglimento di richiesta di scioglimento avanzata con delibera dell'Assemblea approvata con la maggioranza dei 2/3 dei componenti e motivata dalla volontà di costituire un' Associazione fermo restando che eventuali rapporti futuri con la nuova Associazione devono essere regolati con apposita convenzione, che regoli il mantenimento dell'uso gratuito della sede e delle attrezzature già in dotazione.

ART. 36 NORME FINALI
1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte degli organi competenti per legge.
2. Il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile opera in conformità al presente regolamento, alle normative vigenti e successive modifiche e alle convenzioni che il Comune di San Donato riterrà opportuno stipulare con altri Enti.