ART. 1 DENOMINAZIONE E FINALITA'
1. Il Gruppo Comunale Volontari di
Protezione Civile di San Donato Milanese, ha lo scopo di svolgere e
promuovere attività di istruzione, previsione, prevenzione, soccorso e
superamento delle emergenze conseguenti a situazioni di rischio per la
collettività e derivanti da eventi naturali, domestici, industriali,
commerciali che potrebbero verificarsi sul territorio del Comune di San
Donato
2.Il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile opera nell'ambito
delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di impiego di
Volontari di Protezione Civile e conseguentemente, nell'ambito di un
coordinamento più generale, il Gruppo Comunale Volontari di Protezione
Civile può operare anche al di fuori del territorio comunale.
3. Il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile svolge la propria
attività senza fini di lucro, né per conseguire vantaggi di alcun genere
a favore del Gruppo o dei singoli Volontari.
4. I1 Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile è apolitico e
apartitico e, di conseguenza, i Volontari di Protezione Civile, nel
momento in cui svolgono attività connesse con il ruolo di Volontario di
Protezione Civile, sono tenuti ad astenersi dall'assumere comportamenti
pro o contro qualsiasi parte politica, dal fare politica e
dall'utilizzare comunque l'immagine del Volontario di Protezione Civile
per fini politici e/o di tipo elettorale.
ART. 2 RICONOSCIMENTO DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DA PARTE DEL COMUNE
1. Il Comune è dotato di una struttura di protezione civile della quale fa parte il Gruppo Comunale di Protezione Civile.
2. Il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile risulta iscritto al
Registro Nazionale del Volontariato di Protezione Civile presso il
Dipartimento Regionale dei Gruppi di Protezione Civile - Presidenza del
Consiglio dei Ministri e all'elenco Regionale dei Gruppi di Protezione
Civile.
ART. 3 DOTAZIONE DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE
1. Nell'ambito dei disposti dello Statuto comunale e del presente
Regolamento, il Comune garantisce l'efficace funzionamento del Gruppo
Comunale Volontari di Protezione Civile e, a tal fine, dota lo stesso di
una sede operativa attrezzata e arredata uso ufficio, di un fabbricato
uso magazzino, di adeguate strutture, attrezzature e spazi utili per il
parcheggio dei veicoli.
ART. 4 FINANZIAMENTO
1. Il Coordinatore presenta al Sindaco o suo Delegato entro il 30
settembre di ogni anno, un programma delle attività da effettuare nel
triennio successivo e con un Piano esecutivo relativo all'anno
successivo.
2. Tale programma deve contenere la pianificazione economica delle
attività di gestione e degli investimenti da effettuare e delle entrate
previste.
3. Il Comune, compatibilmente con le proprie disponibilità finanziarie
provvede ad inserire tali richieste nei propri strumenti di
programmazione finanziaria.
4. Il Piano Esecutivo di Gestione del Comune prevederà un apposito
centro di costo, nel quale è previsto anche un fondo di dotazione da
erogare annualmente direttamente al Gruppo per far fronte alle spese di
funzionamento ed all’acquisto delle attrezzature, esclusi i veicoli.
5. Preliminarmente alla elaborazione del bilancio comunale di
previsione, annuale e pluriennale, avranno luogo incontri tra il Sindaco
o il suo Delegato e il Coordinatore del Gruppo Comunale o suo Delegato
finalizzati alla individuazione congiunta di eventuali esigenze del
Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile ed alla conseguente
assunzione, da parte del Comune, dell’impegno di formalizzare nel
bilancio la soddisfazione di dette esigenze.
ART. 5 RAPPORTI TRA IL COMUNE E GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE
1. Il Gruppo Comunale di Protezione Civile è inserito nella struttura
comunale di Protezione Civile. Il Coordinatore del Gruppo Comunale
Volontari di Protezione Civile è tenuto a partecipare alle riunioni
della struttura comunale di Protezione Civile.
2. I rapporti tra Comune e Gruppo Comunale Volontari di Protezione
Civile sono tenuti dal Sindaco, o suo Delegato, e dal Coordinatore del
Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, le cui funzioni sono
previste nel presente Regolamento
3. Il Coordinatore del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile è
tenuto a relazionare al Sindaco, o suo Delegato, almeno due volte l'anno
e comunque in qualsiasi momento ritenuto necessario dal Comune e/o dal
Gruppo di Coordinamento, in merito all'attività svolta e/o in programma,
all'esigenza di interventi di prevenzione e d'informazione, o in merito
ad argomenti che riguardino le competenze del Gruppo Comunale Volontari
di Protezione Civile ed i rapporti dello stesso con il Comune.
ART. 6 - BILANCIO DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE
1. Il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile presenta al Comune
ogni anno entro il 31 ottobre ed entro il 30 aprile, rispettivamente, il
Bilancio di Previsione ed il Bilancio Consuntivo.
ART. 7 - NORME DEONTOLOGICHE
1. Gli appartenenti al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile
sono tenuti a partecipare alle attività previste dal presente
Regolamento con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di
collaborazione.
2. Essi non possono svolgere, nelle vesti di Volontari di Protezione
Civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate, né
sostituirsi in nessuna occasione agli organi preposti alla direzione e
al coordinamento degli interventi nelle attività di Protezione Civile,
né svolgere attività e compiti propri di altri enti che concorrono alle
operazioni di intervento (previsione, prevenzione, soccorso e
superamento dell’emergenza).
ART. 8 AMMISSIONI NEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE
1. Al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile possono aderire
cittadini di ambo i sessi e di buona condotta morale e sociale, che
abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che abbiano dimora
preferibilmente nel Comune stesso.
2. L'ammissione al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile è
subordinata a: a) colloquio attitudinale col Coordinatore ed il
Responsabile Operativo; b) presentazione di apposita domanda
d’iscrizione debitamente sottoscritta; c) autocertificazione attestante
l'assenza di condanne e di procedimenti penali; tale certificazione può
essere soggetta al controllo presso il Casellario Giudiziale entro il
termine previsto dalla legge; d) presentazione dell'attestato di
frequenza ad un corso base di formazione di Volontario di Protezione
Civile ottenuto con le modalità previste dall'art. 11 del presente
Regolamento; e) in assenza dell’attestato di cui al punto d) il
richiedente dovrà dichiarare l’impegno a seguire al più presto il corso
per il conseguimento dell’attestato; f) superamento del periodo di
addestramento previsto dall'articolo seguente.
3. La domanda di iscrizione, deve essere presentata da parte
dell'Aspirante Volontario su modulo prestampato da ritirarsi presso la
Segreteria del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, e deve
essere accompagnata dagli allegati previsti oltre che dal comma
precedente anche da quelli richiamati nella domanda. La domanda sarà
inoltrata al Comune a cura della Segreteria del Gruppo Comunale
Volontari di Protezione Civile.
ART. 9 ASPIRANTI VOLONTARI
1. Fino all'accoglimento della domanda l'aspirante Volontario può
partecipare solo alle seguenti attività: corsi teorici (interni ed
esterni), riordino della sede e quant'altro di utile che non implichi
l'utilizzo delle attrezzature o degli automezzi o che, comunque, possa
comportare dei rischi per l'aspirante Volontario o per altri soggetti.
2. Il Gruppo di Coordinamento provvede entro 30 gg. dalla presentazione
della domanda a deliberare sulla stessa comunicando le risultanze al
richiedente ed al Sindaco o suo Delegato. Alla domanda, se accolta,
seguirà il rilascio di una tessera provvisoria di riconoscimento.
3. L’aspirante Volontario è tenuto ad accettare e sottoscrivere copia
del presente Regolamento, del Regolamento Interno, di cui all'art. 31, e
della copertura assicurativa nonché altri adempimenti previsti dalla
legislazione vigente. 4. Dopo l'accettazione della domanda di ammissione
inizia un periodo di addestramento teorico/pratico della durata di 6
(sei) mesi durante il quale all’Aspirante Volontario sarà assegnato
l'equipaggiamento necessario e può partecipare, con l’affiancamento ad
un Volontario, alle normali attività del Gruppo Comunale Volontari di
Protezione Civile.
5. Trascorso tale periodo, il Responsabile Operativo presenta al Gruppo
di Coordinamento una relazione contenente la valutazione del
comportamento e delle attitudini dell’Aspirante Volontario. Tale
relazione deve essere sottoposta per l'approvazione al Gruppo di
Coordinamento entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento. La decisione
del Gruppo di Coordinamento è comunicata al Sindaco o suo Delegato.
6. L'esito positivo di tale iter, fermo restando la frequenza al corso
base di formazione di Volontario di Protezione Civile, comporta:
· il conferimento definitivo della qualifica di Volontario di Protezione Civile del Gruppo Comunale di San Donato;
· l'acquisizione del diritto di voto in Assemblea;
· l'acquisizione del diritto all'elettorato attivo e passivo;
· l'assegnazione del tesserino di riconoscimento numerato, rilasciato
dalla Amministrazione Comunale, completo di fotografia, che ne accerti
le generalità, l'appartenenza al Gruppo Comunale Volontari di Protezione
Civile.
ART. 10 ASSICURAZIONE CONTRO INFORTUNI
1. Il Comune di San Donato ha l'obbligo di assicurare i Volontari e gli
Aspiranti Volontari appartenenti al Gruppo Comunale Volontari di
Protezione Civile contro infortuni, malattie o altro, connessi con lo
svolgimento delle attività di Protezione Civile, nonché per la
responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91 e
successivi decreti ministeriali di attuazione o altri provvedimenti
legislativi in materia
ART. 11 FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI VOLONTARI
I Volontari possono essere formati ed addestrati a cura della Regione
Lombardia, della Provincia, del COM20, da Istituzioni o Enti che siano
autorizzati per lo svolgimento di compiti istituzionali di Protezione
Civile.
ART. 12 RESPONSABILITA' DEL SINDACO
1. Il Sindaco, o suo Delegato, ai sensi dell'art 15 della L. 225/92, è
autorità comunale di Protezione Civile e assume, al verificarsi
dell'emergenza nel territorio comunale, la direzione e il coordinamento
dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione.
2. Il Sindaco, o suo Delegato, è responsabile del Gruppo Comunale
Volontari di Protezione Civile e nomina il Coordinatore su designazione
dell'assemblea.
3. Il Sindaco, o suo Delegato, deve sottoporre, nei modi e nei tempi
opportuni, all' Organo Comunale competente le proposte di modifica del
presente Regolamento presentate in conformità al successivo art. 16, 5^
comma, lett. a).
4.Il Sindaco, o suo Delegato, è garante del rispetto e dell'osservanza del presente Regolamento.
ART. 13 INQUADRAMENTO
Il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile in emergenza opera
alle dipendenze degli organi preposti alla direzione e al coordinamento
degli interventi previsti dalle leggi vigenti.
ART. 14 TUTELA DEI VOLONTARI
1. Ai sensi degli art. 9 e 10 del DPR 194/2001 e comunque nel rispetto
della legislazione vigente in materia, ai Volontari appartenenti al
Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile sono garantiti, nello
svolgimento delle attività di Protezione Civile tra cui quelle di
soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico/pratica
debitamente autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile o da
chi abbia facoltà a norma di legge, i seguenti benefici: a) mantenimento
del posto di lavoro nei settori pubblico o privato; b) mantenimento del
trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro; c)
copertura assicurativa, secondo le modalità previste dall'art. 4 della
L. 266/91 e successivi Decreti Ministeriali di attuazione o altri
provvedimenti legislativi in materia; d) rimborso delle spese sostenute
nelle attività di Protezione Civile, di cui al presente articolo,
suddivise in: - spese per il carburante consumato dagli automezzi
utilizzati, in conformità dell'art. 10 del DPR 194/2001 e successivi
Decreti Ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in
materia; - eventuali danni o perdite subite dalle attrezzature e dai
mezzi utilizzati non dipendenti da dolo o colpa grave; - altre
imprevedibili necessità comunque connesse alle attività predette; e)
rimborso ai datori di lavoro pubblici o privati dei Volontari, che ne
facciano richiesta, dell'equivalente degli emolumenti versati al
lavoratore.
ART. 15 ORGANI DEL GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE
1. Organi del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile sono: a)
Assemblea; b) Gruppo di Coordinamento; c) Coordinatore; d) Segretario;
e) Tesoriere; f) Responsabile operativo; g) Responsabile Generale
Prestazioni, Mezzi, Attrezzature e Materiali; h) Uno o più Capi Squadra
(in numero variabile in funzione dell'organizzazione).
2. Gli incarichi di cui alle lettere c, d, e, f, sono elettivi.
3. Non è previsto alcun compenso per qualsiasi tipo di prestazione fornita dai Volontari di Protezione Civile.
ART. 16 FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA
1. L'Assemblea è composta da tutti i Volontari che sono stati ammessi
definitivamente al Gruppo, in conformità a quanto disposto all'art 9 del
presente Regolamento.
2. L'Assemblea è presieduta dal Coordinatore.
3. L'Assemblea può essere convocata in seduta ordinaria ed in seduta straordinaria.
4. L'Assemblea in seduta ordinaria: a) delibera sulle attività e le
direttive dell'organizzazione per l'anno seguente; b) stabilisce il
numero dei membri del Gruppo di Coordinamento e procede alla elezione
dei membri elettivi; c) approva il Bilancio preventivo e quello
consuntivo.
5. L'Assemblea in seduta straordinaria: a) delibera le eventuali
proposte di modifica al presente Regolamento da proporre al Sindaco, o
suo Delegato; b) delibera la revoca di membri del Gruppo di
Coordinamento; c) delibera eventuali modifiche al Regolamento Interno.
d) Nomina i revisori dei conti e altri provvedimenti di indirizzo e
controllo dell'attività del gruppo non espressamente attribuiti ad altri
organi del gruppo
ART. 17 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno 2 (due) volte
l'anno, e precisamente entro il 31 ottobre ed entro il 30 aprile per
l'approvazione dei Bilanci e per deliberare su tutti gli atti di
competenza; la convocazione avviene ad iniziativa del Coordinatore.
2. L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria su
richiesta: a) del Sindaco o suo Delegato; b) dal Coordinatore; c) dal
Gruppo di Coordinamento; d) da almeno un terzo dei volontari. 3.
L'Avviso di convocazione deve essere portato a conoscenza dei Volontari
almeno 8 (otto) giorni prima della data stabilita per la seduta; la
comunicazione può avvenire o a mezzo di lettera recapitata al domicilio
dei Volontari, o a mezzo di posta elettronica, o con altro mezzo in
grado comunque di garantire l'informazione ai Volontario di Protezione
Civile.
4. L'Avviso di convocazione dovrà essere esposto nelle bacheche
installate sia presso la sede operativa del Gruppo Comunale Volontari di
Protezione Civile sia presso il Municipio.
5. L'Assemblea può essere convocata in prima ed in seconda convocazione;
in tale caso tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere
almeno 24 (ventiquattro) ore.
ART. 18 DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA
1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza semplice dei voti e con la presenza di almeno la metà dei Volontari.
2. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
3. E' ammessa l'espressione del voto anche per delega; in tale caso ogni Volontario può essere portatore di 1 (una) sola delega.
ART. 19 NOMINA, DURATA IN CARICA E REVOCA DEL GRUPPO DI COORDINAMENTO
1. L'Assemblea, convocata in seduta straordinaria, sulla base delle
candidature presentate dai Volontari provvede ad eleggere i tre membri
elettivi del Gruppo di Coordinamento.
2. Il Gruppo di Coordinamento ha compiti prevalentemente organizzativi e
dura in carica per un periodo di anni 2 (due) dalla sua elezione.
I membri uscenti sono rieleggibili.
4. Nel caso di revoca dall'incarico o dimissioni di uno o più membri del
Gruppo di Coordinamento, l'Assemblea procede alla surroga entro il
termine di 30 (trenta) giorni dalla presa d'atto delle dimissioni stesse
da parte del Gruppo di Coordinamento.
ART. 20 GRUPPO DI COORDINAMENTO
1. Il Gruppo di Coordinamento è un organo collegiale i cui membri hanno
funzioni specifiche in relazione al tipo di incarico assegnato, e
comunque sempre in conformità ai disposti del presente Regolamento,
nonché alle delibere dell'Assemblea.
2. Il Gruppo di Coordinamento è composto da 7 (sette) membri. I1 numero
potrà comunque essere variato, con deliberazione dell'Assemblea, nel
caso in cui si rendesse necessario aggiornare l’organigramma del Gruppo.
3. Sono membri di diritto: a) il Coordinatore; b) n. 2 (due) Capi
Squadra; c) n. 3 (tre) membri eletti dall'assemblea a cui saranno
affidati gli incarichi di Tesoriere, di Segretario, e Responsabile
Operativo. d) il Responsabile Generale Prestazioni, Mezzi e
Attrezzature.
4. Il Gruppo di Coordinamento delibera a maggioranza semplice dei voti
sui seguenti oggetti: a) attribuzione degli incarichi all'interno del
Gruppo di Coordinamento; b) progetti di Bilancio preventivo e consuntivo
da presentare all'approvazione dell'Assemblea; c) ammissione di nuovi
aderenti entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla presentazione della
domanda di cui all'art. 8 del presente Regolamento; d) esclusione di
aderenti nei casi previsti dal Regolamento; e) accettazione e tipo di
utilizzo di erogazioni e proventi comunque pervenuti al Gruppo; f)
attività preparatorie utili per la formazione dei soggetti aderenti
(corsi organizzati dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune e
quant'altro di analogo possa ritenere utile); g) eventuali modifiche al
presente Regolamento da proporre all'Assemblea straordinaria; h)
programmi di spesa; i) direttive organizzative; l) ogni altro
provvedimento di gestione la cui competenza non sia stata affidata ad
altro organo del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile.
ART. 21 COORDINATORE
1. Il coordinatore è designato dall'Assemblea e nominato con provvedimento del Sindaco.
2. Il Coordinatore, dopo il Sindaco o suo Delegato, è il rappresentante
del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile nei confronti di
terzi esterni alla struttura ed è membro di diritto del Gruppo di
Coordinamento. Il coordinatore delega uno dei componenti elettivi del
Gruppo di Coordinamento alle funzioni vicarie in caso di sua assenza o
impedimento.
3. Spetta al Coordinatore e, in sua assenza, al Vice Coordinatore: a)
controllare che le attività dei Volontari siano conformi agli scopi
previsti dal Regolamento e sovrintendere al funzionamento del Gruppo
mantenendone l'unità organica; b) convocare l'Assemblea Ordinaria e
Straordinaria in tutti i casi in cui sia previsto dal presente
Regolamento; c) presiedere le Assemblee e le riunioni del Gruppo di
Coordinamento; d) assumere la responsabilità dell'operato del Gruppo. In
caso di interventi, reali o simulati, risponde delle attività dello
stesso insieme al Responsabile Operativo; e) comunicare alla struttura
comunale di Protezione Civile, della quale è componente, l'elenco dei
Volontari e gli incarichi da essi ricoperti, anche in caso di
variazioni, nonché ogni informazione che si ritiene necessaria per
mantenere l'efficienza del Gruppo.
ART. 22 SEGRETARIO
1. Il Segretario svolge le funzioni relative all'Ufficio di Segreteria
comprendenti: la redazione e la tenuta dei verbali delle Assemblee e
delle riunioni del Gruppo di Coordinamento, la tenuta dell'elenco degli
aderenti e degli altri libri sociali; predispone la modulistica
necessaria, mantiene la corrispondenza e, infine, si occupa in via
preliminare della verifica di conformità dei requisiti posseduti dagli
Aspiranti Volontari a quelli richiesti dal Regolamento, nonché del loro
tesseramento.
ART. 23 TESORIERE
1. A1 Tesoriere compete: la gestione di cassa (incassi e pagamenti), la
gestione patrimoniale, l'elaborazione dei Bilanci (di previsione e
consuntivo), nonché la gestione del Libro degli inventari (beni mobili o
immobili di cui il Gruppo è in possesso).
2. E' responsabile della conformità di tali documenti alle norme fiscali
e deve renderne conto al Gruppo di Coordinamento, al Sindaco o suo
Delegato, ogni volta che gli venga richiesto.
ART.24 REVISORI DEI CONTI 1. La funzione di Revisore dei Conti viene
espletata da un collegio nominato dall'assemblea e formato da tre
membri.
2. Il collegio elegge al proprio interno un proprio Presidente.
Il collegio esprime parere preventivo sul Bilancio preventivo e
consuntivo e vigila sulla corretta gestione economica e finanziaria del
Gruppo, segnalando eventuali disfunzioni all'Assemblea e al Sindaco o
suo Delegato.
ART. 25 RESPONSABILE OPERATIVO
1. Il Responsabile Operativo coordina le attività dei Capi Squadra,
provvede a che le attività d'intervento e addestramento vengano svolte
in conformità alle disposizioni normative e regolamentari, mantiene i
contatti con le Istituzioni pubbliche e con le altre Associazioni
Volontarie o Gruppi Comunali di Protezione Civile in relazione alle
attività di formazione e di esercitazione che ritiene possano rendersi
necessarie, ne dà informazione al Gruppo di Coordinamento e controlla
l'efficacia dello svolgimento di tali attività.
2. Nel caso lo ritenga opportuno, ha la facoltà di farsi coadiuvare,
nello svolgimento delle proprie mansioni da un Vice Responsabile
Operativo, individuato tra i Capi Squadra.
3. Il Responsabile Operativo informa e coopera con il/i Capi Squadra
sull'attuazione delle direttive che riguardano lo svolgimento delle
attività di loro competenza.
ART. 26 CAPI SQUADRA
1. Il Gruppo di Coordinamento nomina uno o più Capi Squadra scegliendoli
tra i volontari nel numero massimo previsto dall'assemblea, in
relazione alle esigenze del Gruppo Comunale Volontari di Protezione
Civile.
2. Il capo squadra deve possedere idonei requisiti tecnici e umani per
dirigere e coordinare le attività delle Squadre, di cui hanno
responsabilità.
3. I Capi Squadra sono tenuti a mantenersi aggiornati su disposizioni
normative e su tecnologie adottate dalla Protezione Civile.
4. I Capi Squadra rendono conto del loro operato e di quello della
Squadra nei confronti sia al Responsabile Operativo sia al Coordinatore,
dai quali dipendono gerarchicamente, e le cui disposizioni sono tenuti
ad attuare.
5. I Capi Squadra cooperano con il Responsabile Operativo
nell'attuazione dei piani di formazione e di esercitazione 6. Il Capo
Squadra è membro di diritto del Gruppo di Coordinamento
ART. 27 RESPONSABILE GENERALE PRESTAZIONI, MEZZI E ATTREZZATURE
E’ designato dal Coordinatore sentito il parere del Gruppo di
Coordinamento. Propone al Gruppo di Coordinamento l’approvvigionamento
di Prestazioni, Mezzi e Attrezzature. E’ responsabile delle condizioni
d’uso e conservazione dei Mezzi e delle Attrezzature garantendone la
gestione ed efficienza.
ART. 28 VOLONTARI
1. Il Volontario presta la sua opera nel Gruppo Comunale Volontari di
Protezione Civile in accordo con le disponibilità (tempi e modi)
concordate con il Coordinatore; deve assolvere, con scrupolo ed
efficienza, agli ordini impartitigli dal Capo Squadra e deve rispettare i
propri impegni di servizio presso il Gruppo Comunale Volontari di
Protezione Civile.
2. Il Volontario è tenuto a partecipare alle attività di formazione,
prevenzione e soccorso con impegno, lealtà, senso di responsabilità e
spirito di collaborazione, oltre a mantenere un aspetto decoroso e un
comportamento adeguato all'incarico affidatogli.
3. Il Volontario non può abbandonare o interrompere l'attività iniziata,
se non su ordine del Capo Squadra o in caso vi sia un motivo grave ed
urgente che sia stato comunicato e approvato da quest'ultimo; inoltre,
non può svolgere alcuna attività che contrasti con le finalità del
Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile.
4. Qualora il Volontario intenda dimettersi dal Gruppo Comunale
Volontari di Protezione Civile è tenuto a darne comunicazione motivata e
scritta al Coordinatore.
ART. 29 DIVISA E DOTAZIONI DEL VOLONTARIO
1. La divisa e la dotazione personale, uguale per tutti i Volontari del
Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, è di tipo e materiale
conforme alle normative in materia di Protezione Civile ed il colore
sarà possibilmente concordato con il coordinamento intercomunale per la
gestione del servizio di protezione civile (COM 20).
2. La divisa, nonché la dotazione personale completa (tute, stivali,
casco, guanti, ecc.), acquisiti direttamente dal Gruppo, dovranno avere
caratteristiche tali da soddisfare i disposti delle norme di sicurezza
vigenti.
3. Per tutto il materiale facente parte della dotazione personale
(divisa, attrezzature, ecc.), il Volontario s'impegna a mantenerlo in
buone condizioni di pulizia, efficienza e manutenzione, nonché a
riconsegnarlo al momento dell'uscita dal Gruppo Comunale Volontari di
Protezione Civile. 4. Al Volontario è fatto divieto di apportare alla
divisa e all'equipaggiamento delle modifiche tali da comprometterne la
destinazione, l'utilizzo e il decoro.
ART. 30 ATTREZZATURE DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE
1. In relazione alle specificità assunta, anche coordinandosi a livello
intercomunale, il Gruppo è dotato di idonea attrezzatura (automezzi,
elettropompe, idrovore, badili, sacchi per sabbia, barelle, tende, ecc.)
da acquistarsi da parte del Comune, per quanto riguarda i veicoli, e
direttamente a cura del Gruppo per la restante attrezzatura
2. Le attrezzature di cui sopra devono essere tenute in perfetto stato
di efficienza da parte del Gruppo Comunale Volontari di Protezione
Civile e potranno essere utilizzate esclusivamente per le attività di
Protezione Civile.
ART. 31 APPLICAZIONE E SANZIONI
1. L'accettazione e il rispetto del presente Regolamento da parte dei
Volontari del Gruppo Comunale di San Donato condizionano l'appartenenza
al Gruppo; le infrazioni o l'inosservanza delle condizioni riportate nel
presente Regolamento, che rechino, in ogni modo, danno al prestigio ed
agli interessi morali o materiali del Gruppo Comunale Volontari di
Protezione Civile, possono comportare la sospensione temporanea dal
servizio, in via precauzionale, con delibera del Gruppo di
Coordinamento.
2. Nelle ipotesi più gravi le infrazioni o inosservanze possono anche
essere causa di espulsione deliberata dal Gruppo di Coordinamento dopo
che siano stati accertati fatti e circostanze gravi ed univoche e dopo
aver sentito le parti interessate; tale decisione è comunicata al
Sindaco 3. Qualora, durante il periodo di formazione di 6 (sei) mesi,
l'Aspirante Volontario si sia assentato senza seri e giustificati motivi
o non ne abbia informato il Responsabile Operativo, la domanda di
ammissione al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile diviene
priva di efficacia; solo con una manifesta richiesta scritta
dell'interessato, il Gruppo di Coordinamento può riesaminare la domanda
e, in caso di accoglimento, la stessa sarà considerata come presentata
per la prima volta.
4. Il Volontario che, senza comunicazione, rimane assente in modo totale
per un periodo di mesi 2 (due) dall'attività del Gruppo, incorre in un
richiamo scritto da parte del Responsabile Operativo; conseguentemente
il Volontario è tenuto a presentare una giustificazione seria ed
esaustiva. Nel caso tale giustificazione non venga presentata e
l'assenza prosegua per un altro mese, il Gruppo di Coordinamento
delibera l'espulsione del Volontario dal Gruppo Comunale Volontari di
Protezione Civile, ne fa notifica scritta all'interessato e comunica
tale decisione al Sindaco o al suo Delegato.
ART. 32 DIRETTIVE ORGANIZZATIVE
I1 Gruppo di Coordinamento detta direttive organizzative, finalizzate a
disciplinare nel dettaglio le attività del Gruppo, la tenuta della
dotazione personale dei Volontario di Protezione Civile e delle
attrezzature, le norme comportamentali dei Volontario di Protezione
Civile, la gestione della cassa ed altro, nell'ambito del quadro
generale di riferimento, costituito dal presente Regolamento. Allo scopo
è stato redatto il "Manuale Gestionale Operativo".
ART. 33 ATTIVITA' COLLATERALI
1. Al fine di non gravare esclusivamente sulle finanze comunali e di
acquisire anche autonomia gestionale, il Gruppo Comunale Volontari di
Protezione Civile potrà organizzare manifestazioni, lotterie, richieste
di contributo ad enti e/o privati.
2. Le somme eventualmente introitate verranno comunque inserite nei
Bilanci di previsione del Gruppo e rendicontate nel Bilancio Consuntivo.
ART. 34 INVENTARIO DEI MATERIALI
1. Tutto il materiale in dotazione al Gruppo Comunale Volontari di
Protezione Civile è inserito nell'inventario generale del Comune.
2. Dello stesso materiale è redatto verbale di consegna al Coordinatore del Gruppo.
ART. 35 SCIOGLIMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
1. Il consiglio Comunale, qualora venissero meno i presupposti che hanno
determinato l'istituzione del Gruppo Comunale, ovvero in caso di gravi
inadempienze e violazioni del presente Regolamento, dispone lo
scioglimento del gruppo.
2. Il Consiglio Comunale può altresì disporre lo scioglimento del gruppo
Comunale di Protezione Civile su proposta avanzata con deliberazione
dell'Assemblea del Gruppo, approvata con la maggioranza dei 2/3 dei
componenti.
3. Il Consiglio Comunale può altresì procedere all'accoglimento di
richiesta di scioglimento avanzata con delibera dell'Assemblea approvata
con la maggioranza dei 2/3 dei componenti e motivata dalla volontà di
costituire un' Associazione fermo restando che eventuali rapporti futuri
con la nuova Associazione devono essere regolati con apposita
convenzione, che regoli il mantenimento dell'uso gratuito della sede e
delle attrezzature già in dotazione.
ART. 36 NORME FINALI
1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte degli organi competenti per legge.
2. Il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile opera in conformità
al presente regolamento, alle normative vigenti e successive modifiche e
alle convenzioni che il Comune di San Donato riterrà opportuno
stipulare con altri Enti.